
La disciplina procedurale per gli impianti agrivoltaici finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ha chiarito la gestione dei tempi d’esecuzione dei cantieri su terreno agricolo. Molti proprietari terrieri ed imprenditori agricoli italiani con contratti preliminari o opzioni di diritto di superficie temevano che la data del 30 giugno 2026 determinasse la decadenza immediata delle iniziative non completate, con il conseguente blocco dei progetti e la cancellazione degli incentivi solari.
Le direttive emanate dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) e dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), in attuazione dell’articolo 27 del Decreto-Legge (DL) 19/2026, stabiliscono un meccanismo articolato su due scadenze ben distinte. Il 30 giugno 2026 rappresenta la data limite entro la quale il GSE perfeziona la stipula degli Atti di Concessione con i soggetti beneficiari ammessi al contributo in conto capitale. Da quella data scatta una doppia finestra operativa per le società energetiche e per la pianificazione dei lavori in campagna.
Il punto: La scadenza PNRR del 30 giugno 2026 non implica l’obbligo di messa in funzione immediata di tutti gli impianti su campo, ma segna il termine per la firma dell’Atto di Concessione del GSE; da quella data la società proponente ha 30 giorni solari per trasmettere la nota di accettazione dell’atto d’obbligo a pena di decadenza e 24 mesi per completare la costruzione ed effettuare l’entrata in esercizio commerciale dell’impianto agrivoltaico.
Che cosa cambia per le scadenze agrivoltaiche PNRR
La novellazione procedurale per le fonti di energia rinnovabile (FER) distingue la concessione formale del contributo finanziario dalla successiva cantierizzazione ed allacciamento alla rete elettrica. Sussisteva infatti il rischio interpretativo che la scadenza europea del PNRR imponesse la messa in funzione di tutti gli impianti entro la metà del 2026, obiettivo irrealizzabile per i grandi progetti sottoposti ad Autorizzazione Unica (AU) o Procedura Abilitativa Semplificata (PAS).
Con le istruzioni aggiornate del GSE, la tempistica viene scandita in tre passaggi vincolanti:
- Stipula dell’Atto di Concessione entro il 30 giugno 2026: Il GSE pubblica sul proprio portale i decreti di concessione che individuano i progetti assegnatari dei fondi a fondo perduto fino al 40% delle spese ammissibili.
- Accettazione dell’atto d’obbligo entro 30 giorni: La società energetica proponente l’impianto (lo sviluppatore dell’opera) dispone di 30 giorni solari per sottoscrivere e caricare sul portale GSE l’accettazione formale. Il mancato rispetto di questo termine comporta la decadenza automatica ed inappellabile dai benefici.
- Finestra di 24 mesi per l’entrata in esercizio: Dalla data dell’Atto di Concessione, l’impianto agrivoltaico ha un periodo massimo di 24 mesi per completare le opere civili ed elettriche, svolgere il collaudo agronomico e connettere i moduli alla rete elettrica.
Perché conta: Per il proprietario terriero, la certezza delle scadenze impedisce il blocco indefinito dei suoli ed offre strumenti trasparenti per verificare la solvibilità dello sviluppatore prima di concedere proroghe alle opzioni.
Chi riguarda la nuova scansione temporale del GSE
La rimodulazione riguarda la misura PNRR M2C2 I.1.1 intitolata allo “Sviluppo Agrivoltaico Innovativo”, destinata a soluzioni che garantiscano il prosieguo dell’attività agricola o zootecnica al di sotto dei moduli solari elevati da terra.
Occorre chiarire la differenza tecnica tra le misure PNRR:
- Agrivoltaico Innovativo (PNRR M2C2 I.1.1): Si applica ai progetti su terreno agricolo con strutture sollevate. Per questa misura vale il termine dei 24 mesi dalla pubblicazione dell’Atto di Concessione del GSE.
- Parco Agrisolare: È riservato all’installazione di pannelli solari sulle coperture di fabbricati agricoli ed agroindustriali. Per il Parco Agrisolare la scadenza del 30 giugno 2026 rimane il termine per la rendicontazione finale e la chiusura dei lavori.
I terreni per impianti solari a terra tradizionali o per sistemi di accumulo elettrochimico BESS (Battery Energy Storage Systems) non rientrano nella misura PNRR agrivoltaica, ma seguono i calendari autorizzativi ordinari definiti dalle Regioni e dalle delibere dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).
Cosa cambia: I contratti d’affitto o diritto di superficie non scadono a giugno 2026 se lo sviluppatore rispetta il deposito dell’atto d’obbligo, ma la decorrenza dei 24 mesi fissa un termine vincolante per l’avvio dei canoni definitivi.
Effetto pratico ed economico sui contratti dei terreni
Per il proprietario terriero che ha firmato un contratto d’opzione per il diritto di superficie, la disciplina dei 24 mesi stabilita dal GSE produce risvolti economici e legali immediati. Nei contratti standard la durata dell’opzione è fissata tra 24 e 48 mesi, durante i quali lo sviluppatore dell’opera versa un corrispettivo annuale d’opzione (indicativamente tra 500 €/ha/anno e 2.000 €/ha/anno) in attesa dei permessi definitivi.
La certezza dei 24 mesi post-concessione incide sulle clausole contrattuali in tre ambiti:
- Decorrenza del canone definitivo: Il canone pieno (tra 2.500 €/ha/anno e 4.500 €/ha/anno per l’agrivoltaico, a seconda delle condizioni del terreno e della connessione elettrica) comincia a maturare dall’inizio cantiere o dall’efficacia dell’atto d’obbligo.
- Verifica della solvibilità dello sviluppatore: Il proprietario terriero può pretendere la copia della nota di accettazione dell’atto d’obbligo trasmessa al GSE entro 30 giorni. Se lo sviluppatore omette questo passaggio, perde il contributo a fondo perduto e rischia di bloccare l’investimento.
- Termine massimo delle proroghe dell’opzione: Le proroghe d’opzione condizionate al PNRR non possono essere mantenute indefinitamente se lo sviluppatore non ottiene o non accetta l’Atto di Concessione entro i termini del GSE.
Tra le righe: Se la società sviluppatrice omette di caricare sul portale GSE l’accettazione dell’atto d’obbligo entro 30 giorni solari dalla concessione, perde il diritto al contributo statale a fondo perduto, rendendo nullo il piano finanziario dell’opera.
Cosa verificare ora sul proprio contratto e cantiere
Chi ha un terreno oggetto di trattativa o di contratto già registrato con una società sviluppatrice deve svolgere verifiche immediate sul piano documentale per evitare di rimanere vincolato ad un’opzione bloccata.
Di seguito viene riportata la sequenza dei controlli operativi da richiedere formalmente alla società proponente:
Limiti normativi e prossimi sviluppi
La finestra di 24 mesi offre respiro operativo per realizzare gli impianti agrivoltaici, ma la disciplina GSE non sana eventuali carenze urbanistiche o paesaggistiche. Qualora un progetto sia oggetto di contenzioso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) o sconti vincoli legati alla normativa sulle Aree Idonee, il computo dei 24 mesi non viene sospeso automaticamente senza specifici provvedimenti giurisdizionali.
Inoltre, l’erogazione della tariffa incentivata da parte del GSE è subordinata al rispetto della continuità delle attività agricole primarie sotto i pannelli. Pertanto, i contratti di gestione agronomica integrata tra la società proprietaria dell’impianto e l’azienda agricola conduttrice devono essere redatti con cura per evitare sanzioni durante la vita trentennale dell’opera.
Fonti e documenti
- Gestore dei Servizi Energetici (GSE) — Attuazione Misure PNRR Sviluppo Agrivoltaico, 2026 — Istruzioni operative sulla gestione degli Atti di Concessione, decadenza entro 30 giorni e termini di 24 mesi per l’entrata in esercizio.
- Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) — Decreti Attuativi PNRR Energia, 2026 — Quadro normativo e ripartizione delle risorse per la transizione energetica ed il fotovoltaico in ambito agricolo.
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