Fotovoltaico: il proprietario può restare vincolato dopo tre anni

FASCICOLO · 26 SETTEMBRE 2026 · ⏱ 12 MINUTI DI LETTURA
Il proprietario può restare obbligato verso la società fotovoltaica anche dopo il terzo anno. La società, però, può perdere la precedenza rispetto a un nuovo acquirente, una banca o un creditore. Prima della scadenza bisogna confrontare il contratto con la data indicata dal notaio, perché i due termini possono essere diversi.
Infografica sul contratto preliminare fotovoltaico e la scadenza triennale della trascrizione
Confronto tra la durata dell’impegno contrattuale preliminare e il limite triennale dell’effetto protettivo della trascrizione nei registri immobiliari.

Perimetro dell’analisi

Questo Fascicolo riguarda il proprietario che ha firmato un contratto preliminare per il diritto di superficie e ha visto quel contratto trascritto dal notaio. Il progetto fotovoltaico o agrivoltaico non è ancora arrivato all’atto definitivo perché sono in corso i permessi, la connessione alla rete o altre attività preparatorie.

La domanda centrale è semplice: che cosa succede se passano tre anni e l’atto definitivo non è ancora stato firmato?

La risposta breve è questa:

  • la società può perdere la precedenza che aveva ottenuto rendendo pubblico il preliminare;
  • il proprietario può restare obbligato a rispettare il preliminare fino alla scadenza prevista nel contratto;
  • il terreno non torna automaticamente libero;
  • per mantenere la precedenza oltre il termine serve valutare un nuovo atto e una nuova trascrizione.

Può sembrare illogico. Verrebbe naturale pensare che, se finisce la protezione della società sul terreno, finisca anche l’obbligo del proprietario. La legge, invece, considera separatamente questi due effetti: uno riguarda la posizione della società rispetto agli altri soggetti; l’altro riguarda le promesse firmate tra società e proprietario.

Questo articolo spiega il meccanismo generale. Non decide se un singolo contratto sia valido, se una clausola consenta il recesso o chi vincerebbe una controversia concreta. Queste risposte dipendono dal testo firmato e dagli atti che risultano sul terreno.

La regola di legge, tradotta in parole comuni

Il riferimento principale è l’articolo 2645-bis del Codice Civile. La norma riguarda la trascrizione dei contratti preliminari e stabilisce per quanto tempo questa trascrizione conserva i propri effetti.

La regola contiene due limiti:

  1. gli effetti possono finire quando passa un anno dalla data scelta per firmare l’atto definitivo, se nel frattempo non viene trascritto l’atto definitivo o la richiesta al giudice prevista dalla legge;
  2. in ogni caso, gli effetti non possono durare più di tre anni dalla trascrizione del preliminare.

Il termine di tre anni è quindi un limite massimo, non una protezione garantita sempre per tre anni. In alcuni casi la scadenza può arrivare prima.

La Legge 12 luglio 2024, n. 101 contiene inoltre disposizioni sulla durata dei contratti relativi ai terreni destinati agli impianti da fonti rinnovabili. Il punto pratico è che il contratto con il proprietario può avere un orizzonte più lungo della protezione concessa alla sua trascrizione. È proprio da questa differenza che nasce il problema.

I tre passaggi da distinguere

Per capire l’articolo bisogna tenere separati tre momenti. Se vengono mescolati, il meccanismo sembra incomprensibile.

1. Il preliminare

La società vuole ottenere il diritto di superficie, ma non è ancora pronta per l’atto definitivo. Deve completare il progetto, i permessi o la connessione.

Proprietario e società firmano quindi un preliminare. Non è una semplice manifestazione di interesse: è un contratto con impegni per entrambe le parti. Il proprietario promette di concedere il diritto di superficie quando si verificano le condizioni previste. La società assume gli obblighi indicati nello stesso documento.

Il preliminare stabilisce, tra le altre cose, quanto dura l’impegno e quando dovrebbe essere firmato l’atto definitivo. Queste date regolano il rapporto tra proprietario e società.

2. La trascrizione

Il notaio può rendere pubblico il preliminare inserendolo nei registri immobiliari. Questa operazione prende il nome di trascrizione.

La trascrizione non è un secondo contratto. Non allunga la durata del preliminare e non concede ancora il diritto di superficie. Serve a rendere visibile l’accordo e ad assegnargli una posizione rispetto agli atti che potrebbero essere registrati in seguito sullo stesso terreno.

In parole semplici, la trascrizione mette la società in una fila. La data stabilisce il suo posto. Se un’altra persona compra successivamente il terreno, una banca iscrive un’ipoteca o un creditore agisce sul bene, la società può far valere la posizione ottenuta prima, sempre che rispetti i termini previsti dalla legge.

3. L’atto definitivo

Quando le condizioni sono soddisfatte, proprietario e società firmano l’atto definitivo per il diritto di superficie. Se anche questo atto viene trascritto entro i termini, la società può conservare il vantaggio collegato alla posizione ottenuta con il preliminare.

Se l’atto definitivo non arriva entro i termini, la trascrizione del preliminare perde i propri effetti. Ma il contratto preliminare può continuare a esistere tra le parti se la sua durata non è ancora terminata.

Chi protegge davvero la trascrizione

La trascrizione protegge soprattutto la posizione della società che dovrà ricevere il diritto di superficie. La aiuta a difendersi dal rischio che, durante l’attesa, sul terreno compaiano diritti incompatibili con il suo progetto.

Immaginiamo tre possibili eventi successivi alla firma del preliminare:

  • il proprietario vende il terreno a un’altra persona;
  • una banca iscrive un’ipoteca;
  • un creditore avvia un’azione per recuperare un debito sul terreno.

Finché la trascrizione è efficace, la società può utilizzare la data del proprio preliminare per difendere la sua posizione rispetto a questi atti successivi.

Il proprietario non riceve dalla trascrizione un permesso per liberarsi dal contratto. Il suo obbligo nasce dal preliminare che ha firmato. Se quel contratto dura più a lungo, l’obbligo può continuare anche quando la precedenza della società è finita.

Questa è la frase da ricordare:

La società può perdere la precedenza sul terreno senza perdere il diritto di chiedere al proprietario il rispetto del contratto.

Che cosa succede dopo la scadenza

Alla scadenza degli effetti della trascrizione non accade un unico evento. Accadono due cose diverse.

La prima riguarda gli altri soggetti. La società non può più contare sulla stessa precedenza rispetto a un atto registrato successivamente sul terreno.

La seconda riguarda il proprietario. Se il preliminare non è scaduto, il proprietario deve ancora rispettare quello che ha firmato. Non può concludere automaticamente che il terreno sia libero e prometterlo a un’altra società senza conseguenze.

Domanda Risposta semplice
Il preliminare si annulla dopo tre anni? No, non per il solo fatto che sono terminati gli effetti della trascrizione.
Il proprietario torna libero? No, se il contratto è ancora in vigore.
La società mantiene la precedenza rispetto agli atti successivi? No, se la protezione della trascrizione è terminata.
La società perde ogni diritto verso il proprietario? No. Può ancora chiedere il rispetto del contratto o contestarne la violazione.
Il progetto deve essere abbandonato? No, ma la posizione sul terreno deve essere valutata e, se necessario, sistemata con un nuovo atto.

Può sembrare assurdo che il proprietario resti vincolato mentre la società perde la propria precedenza. Il motivo è che la legge sta regolando due rapporti diversi. La precedenza riguarda il confronto tra la società e altri soggetti; il contratto riguarda ciò che proprietario e società si sono promessi tra loro.

Un esempio completo con date

Le date che seguono sono soltanto un esempio per spiegare il meccanismo. Non rappresentano una scadenza valida per tutti.

Il 10 aprile 2024 il proprietario e la Società A firmano un preliminare per il diritto di superficie. Il preliminare stabilisce che il progetto possa rimanere in fase di sviluppo fino al 10 aprile 2028. Il notaio trascrive il preliminare il giorno della firma.

Da quel momento esistono due scadenze:

  • il contratto tra proprietario e Società A arriva, nell’esempio, al 10 aprile 2028;
  • la protezione massima della trascrizione arriva al 10 aprile 2027, salvo una scadenza anteriore legata alla data prevista per l’atto definitivo.

Fino al 10 aprile 2027, la Società A può far valere la posizione ottenuta nel 2024 rispetto agli atti registrati successivamente, se rispetta tutte le condizioni di legge.

Supponiamo che il 10 aprile 2027 non sia stato trascritto né l’atto definitivo né la richiesta al giudice prevista dalla norma. La Società A perde la precedenza collegata alla trascrizione del 2024.

Il preliminare, però, prevede ancora un anno di durata. Fino al 10 aprile 2028 il proprietario può restare obbligato verso la Società A.

Quindi, tra aprile 2027 e aprile 2028, si crea la situazione più difficile da capire:

  • la Società A non ha più la precedente protezione rispetto agli altri soggetti;
  • il proprietario non è ancora libero dal contratto con la Società A.

Se in quel periodo il proprietario promette il terreno alla Società B, può violare il preliminare con la Società A. La Società A potrà contestare il comportamento del proprietario e chiedere le conseguenze previste dal contratto e dalla legge. Allo stesso tempo, la posizione della Società A rispetto alla Società B dipenderà dagli atti che sono stati registrati e dal loro ordine.

Quattro scenari pratici

Scenario 1: non compare nessun altro soggetto

Il progetto è in ritardo, ma sul terreno non vengono registrate vendite, ipoteche o azioni di creditori. La perdita della precedenza può non produrre subito un conflitto visibile.

Proprietario e società possono ancora arrivare all’atto definitivo se il preliminare è valido e sono rispettate le sue condizioni. Tuttavia, l’atto definitivo stipulato dopo la scadenza non recupera automaticamente la vecchia posizione del preliminare. Il notaio deve valutare la situazione aggiornata del terreno.

Scenario 2: il proprietario vuole vendere

Il proprietario riceve un’offerta e pensa che, trascorsi tre anni, il vecchio accordo non conti più. È un errore possibile.

Se il preliminare è ancora valido, la vendita può violare gli impegni assunti con la società fotovoltaica. Il proprietario può esporsi a una richiesta di risarcimento o alle altre conseguenze previste dal contratto. Prima di firmare con un nuovo acquirente deve far esaminare il preliminare.

Scenario 3: interviene una banca o un creditore

Sul terreno viene iscritta un’ipoteca oppure un creditore avvia un’azione dopo che gli effetti della trascrizione del preliminare sono terminati.

La società fotovoltaica non può più fare affidamento sulla vecchia precedenza. Il risultato dipende dal tipo di atto, dalla sua data e dalla situazione concreta. Il proprietario, intanto, può essere ancora obbligato verso la società. È il caso in cui il disallineamento tra contratto e precedenza diventa più pericoloso.

Scenario 4: la società chiede una proroga

La società comunica che i permessi richiedono altro tempo e chiede di allungare il contratto. La proroga della durata non garantisce, da sola, una nuova precedenza rispetto agli altri soggetti.

Per ottenere nuovamente questa protezione occorre valutare un atto notarile ricognitivo o confermativo e una nuova trascrizione. Serve il consenso di entrambe le parti e ci sono nuovi costi fiscali e notarili.

Il proprietario può usare questo momento per chiedere documenti sul progetto, stabilire chi sosterrà i costi e negoziare un compenso per il periodo aggiuntivo in cui il terreno resterà impegnato.

La scadenza può arrivare prima del terzo anno

Parlare soltanto di tre anni può essere fuorviante. La legge prevede anche un secondo limite.

Se il preliminare indica una data entro cui firmare l’atto definitivo, gli effetti della trascrizione cessano quando passa un anno da quella data senza che venga trascritto l’atto definitivo o la richiesta al giudice prevista dalla legge.

Esempio: il preliminare viene trascritto il 10 aprile 2024, ma indica il 30 giugno 2025 come data per l’atto definitivo. Se entro il 30 giugno 2026 non viene trascritto il definitivo o la richiesta al giudice, gli effetti possono cessare in quel momento, anche se non sono ancora passati tre anni dalla trascrizione.

La domanda corretta non è quindi “Quando compio tre anni dalla firma?”. Le domande sono due:

  1. quando è stato trascritto il preliminare?
  2. quale data indica il contratto per l’atto definitivo?

La scadenza da considerare è quella che arriva prima secondo la regola dell’articolo 2645-bis.

Numeri e assunzioni

Numero Che cosa rappresenta Natura del dato
1 anno Il tempo successivo alla data prevista per l’atto definitivo entro il quale deve essere trascritto il definitivo o la richiesta al giudice Termine previsto dall’articolo 2645-bis
3 anni La durata massima degli effetti della trascrizione del preliminare Limite previsto dall’articolo 2645-bis
5 anni La durata del preliminare utilizzata negli esempi di questo Fascicolo Esempio illustrativo, non durata obbligatoria né media di mercato

Il periodo effettivo di ogni contratto dipende dalle clausole firmate. Anche la durata concreta del progetto dipende dal suo iter. Gli esempi servono soltanto a mostrare come un contratto più lungo possa continuare dopo la perdita della precedenza.

Rischi ed eccezioni

Situazione Rischio principale Che cosa non bisogna concludere
Sono passati tre anni Il proprietario tratta il terreno come libero Il preliminare non è automaticamente annullato
La società chiede altro tempo Il terreno resta impegnato senza una nuova protezione e senza compenso aggiuntivo Una semplice proroga non ricrea automaticamente la precedenza
Compare un nuovo acquirente Nasce un conflitto tra il nuovo atto e il vecchio preliminare Non si può stabilire l’esito senza esaminare date e atti
Compare una banca o un creditore La società ha una posizione più debole sul terreno Il proprietario non è per questo liberato dal preliminare
Il progetto sembra fermo Il vincolo continua senza una verifica dell’avanzamento Il ritardo non scioglie da solo il contratto

Un altro errore è confondere la data della firma con la data della trascrizione. Possono coincidere, ma non è garantito. Il conteggio del limite massimo parte dalla seconda.

Che cosa chiedere alla società

Prima di concedere una proroga o firmare un nuovo atto, il proprietario dovrebbe ottenere una risposta documentata almeno su questi punti:

  • quale autorizzazione è stata richiesta e in quale fase si trova;
  • qual è lo stato della richiesta di connessione alla rete;
  • quali attività restano da completare;
  • quanto tempo aggiuntivo viene richiesto;
  • quale compenso è previsto per il nuovo periodo di attesa;
  • chi pagherà le imposte e i costi notarili del nuovo atto;
  • che cosa accade se il progetto non raggiunge la fase successiva entro il nuovo termine.

Non basta una rassicurazione verbale. La decisione di mantenere il terreno impegnato deve basarsi su documenti e scadenze leggibili.

Che cosa chiedere al notaio

La domanda “Sono passati tre anni?” è troppo generica. Al notaio conviene chiedere risposte precise:

  • in quale data è stato trascritto il preliminare;
  • quale data il contratto indica per l’atto definitivo;
  • quale delle due scadenze previste dalla legge arriva prima;
  • se gli effetti della trascrizione sono ancora attivi;
  • quali atti risultano oggi sul terreno;
  • quale nuovo atto è necessario per proseguire;
  • quali costi fiscali e notarili comporta;
  • quali conseguenze produce la prosecuzione sul vecchio preliminare.

È utile che il professionista scelto dal proprietario legga l’intero contratto, non soltanto la prima pagina o il titolo dell’atto.

Checklist di verifica

1
Recupera il preliminare completo. Servono anche gli allegati, le eventuali modifiche e le proroghe già firmate.
2
Recupera la nota di trascrizione. È il documento che permette di individuare la data registrata dal notaio.
3
Individua la data dell’atto definitivo. Cerca nel contratto il termine entro cui proprietario e società avrebbero dovuto firmarlo.
4
Fai confrontare le due date. Chiedi al notaio quale scadenza viene prima applicando l’articolo 2645-bis.
5
Verifica lo stato del terreno. Controlla se dopo il preliminare sono comparsi altri atti, ipoteche o azioni di creditori.
6
Chiedi prove sul progetto. La società deve spiegare con documenti perché serve altro tempo e quali passaggi mancano.
7
Negozia la prosecuzione. Prima di firmare, definisci durata, compenso, costi del nuovo atto e conseguenze di un ulteriore ritardo.

Domande frequenti

Dopo tre anni posso firmare con un’altra società?

Non automaticamente. Se il preliminare è ancora valido, firmare con un altro soggetto può violare gli obblighi assunti con la prima società. Prima serve una verifica del contratto.

Dopo tre anni la società perde il progetto?

Non necessariamente. Perde la precedenza collegata alla vecchia trascrizione, se questa è scaduta. Può però conservare i diritti contrattuali verso il proprietario e può ancora arrivare all’atto definitivo se il contratto lo consente.

Basta firmare una proroga per ricominciare i tre anni?

No. Allungare il contratto e ottenere una nuova precedenza sono due risultati diversi. Per il secondo serve valutare un nuovo atto idoneo alla trascrizione.

Il rinnovo è obbligatorio?

No. Proprietario e società devono essere d’accordo. Il proprietario può decidere se accettare la prosecuzione e a quali condizioni, nel rispetto del contratto già firmato.

Chi paga il nuovo atto?

La legge non trasforma automaticamente questi costi in un obbligo della società per ogni contratto. La ripartizione va controllata nell’accordo o negoziata. Il proprietario può chiedere che i costi siano sostenuti dalla società.

Il proprietario può chiedere un compenso per l’attesa aggiuntiva?

Può negoziarlo con la società. Non è una somma automatica o uguale per tutti: deve essere concordata e scritta nel nuovo accordo.

Perché il proprietario resta vincolato se la società è meno protetta?

Perché la durata del contratto e la durata della precedenza sono regolate separatamente. La perdita della precedenza verso altri soggetti non cancella da sola le promesse firmate tra proprietario e società.

Conclusione

Dopo tre anni dalla trascrizione può verificarsi una situazione controintuitiva: la società perde la precedenza rispetto agli atti successivi, ma il proprietario resta legato al preliminare.

Non significa che il proprietario possa vendere liberamente il terreno. Non significa neppure che la società abbia perso ogni diritto. Significa che il rapporto tra le parti può continuare senza la stessa protezione verso nuovi acquirenti, banche o creditori.

Il controllo va fatto prima della scadenza. Servono il preliminare completo, la nota di trascrizione, la data prevista per l’atto definitivo e i documenti sullo stato del progetto. Solo dopo aver confrontato questi elementi si può decidere se arrivare al diritto di superficie, stipulare un nuovo atto, negoziare altro tempo oppure affrontare la chiusura del rapporto secondo quanto previsto dal contratto.

Fonti e documenti

  1. Normattiva — Codice Civile, articolo 2645-bis — stabilisce i limiti temporali degli effetti della trascrizione del contratto preliminare.
  2. Normattiva — Legge 12 luglio 2024, n. 101 — contiene disposizioni sui contratti relativi ai terreni destinati agli impianti alimentati da fonti rinnovabili.
APrimaria

Articolo 2645-bis del Codice Civile

È la norma che distingue, nei fatti, la durata del contratto preliminare dalla durata della precedenza ottenuta con la sua trascrizione.

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