Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (TAR Marche): un’ex cava non può essere considerata recuperata solo perché il suolo è tornato materialmente all’uso agricolo. Per autorizzare parchi solari a terra contano esclusivamente gli atti formali di chiusura previsti dalla legge regionale sulle attività estrattive.
Il verdetto
Nei progetti per impianti fotovoltaici su ex siti minerari, l’apparenza di un campo coltivato non sostituisce l’iter burocratico. Per il cambio di regime servono collaudi e svincoli formali.
Se la Regione ha completato le procedure di recupero e svincolato le cauzioni, l’area segue il regime ordinario dei terreni.
Le opere di rete possono avere titoli autorizzativi autonomi, ma nella Valutazione di Impatto Ambientale conta la categoria progettuale complessiva.
Anche se il campo è coltivato a grano o girasoli, senza atti formali il sito resta una cava non recuperata e area idonea ex lege.
Perché il raccolto agricolo non supera la disciplina estrattiva
Con la sentenza numero 1053 pubblicata il 16 settembre 2026, i giudici amministrativi hanno respinto il ricorso contro l’autorizzazione di un impianto fotovoltaico da circa 9 megawatt (MW) a Tavullia. I vicini contestavano la qualificazione dell’area come idonea, sostenendo che l’ex cava fosse già tornata all’uso agricolo con colture attive documentate dalle fotografie.
Il principio fissato dal tribunale è categorico: per accertare se una cava sia recuperata occorre verificare l’integrale svolgimento delle procedure amministrative previste dalla legge regionale di settore (nello specifico, l’articolo 18 della Legge Regionale Marche numero 71 del 1997). La semplice coltivazione materiale del fondo non sana l’assenza del collaudo finale e dello svincolo delle garanzie. Finché l’iter non è concluso, l’area conserva la qualifica di cava dismessa e rientra tra le aree idonee ex lege stabilite dall’articolo 20 del Decreto Legislativo numero 199 del 2021. La sentenza chiarisce inoltre che la connessione interrata può seguire un titolo autorizzativo separato e che, nel calcolo del cumulo per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), rilevano solo impianti della stessa categoria progettuale (non termica per il solare, distinta dagli impianti termici a biogas).
Tre verifiche documentali prima di concedere il fondo
Prima di sottoscrivere preliminari o diritti di superficie su particelle interessate da passate attività estrattive, il proprietario deve compiere tre verifiche:
Fonti e documenti
- Giustizia Amministrativa — TAR Marche, Sezione Prima, Sentenza n. 1053/2026 (16 settembre 2026) — testo integrale della sentenza sul recupero delle ex cave e titoli di connessione.
- Normattiva — Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199, Articolo 20 — individuazione delle aree idonee e disciplina delle cave e miniere dismesse.
- Normattiva — Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Allegati alla Parte Seconda — categorie progettuali e criteri di cumulo per la Valutazione di Impatto Ambientale.
Sentenza TAR Marche e Normativa Aree Idonee
Giustizia Amministrativa e Normattiva — TAR Marche n. 1053/2026 e D.Lgs. 199/2021: prevalenza della normativa estrattiva regionale (L.R. Marche 71/1997) sull’uso materiale del terreno.
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